“… che hanno scelto davanti a Dio e ai Suoi Santi di legarsi alla Milizia, per santificarsi in essa nonché per combattere senza sosta per i diritti di Dio e della Cristianità.” (Regola)
LA MILIZIA DEL TEMPIO
E’ un Ordine laicale di tradizione cattolica e di impostazione monastico-militare che ha per scopo la salvezza dell’anima e la partecipazione alla realizzazione del Regno di Cristo sulla terra attraverso la puntuale osservanza della Regola propria:
- fa leva sulle virtù cavalleresche;
- si ispira agli ideali, alle tradizioni e alla Regola dell’antico Ordine del Tempio senza rivendicarne una falsa, antistorica ed illegittima discendenza;
- attinge forza dalla mistica e dalla spiritualità di San Bernardo di Chiaravalle e, in particolare, dal “Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae” e dal trattato “De praecepto et dispensatione”;
- difende e propaga i valori umani e cristiani tradizionali;
- attua i propri ideali al servizio della Chiesa e del prossimo, in filiale obbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi in comunione con Lui;
– ammette Membri sia celibi che sposati. - La Milizia del Tempio non è, quindi, un Ordine Cavalleresco nella moderna accezione del concetto e del termine.
Il nome
- Militia Templi – Christi pauperum Militum Ordo – Latine
- Milizia del Tempio – Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo – Italiano
- Miliz des Tempels – Orden der armen Ritter Christi – Deutsh
- Militia of the Temple – Order of the poor Knights of Christ – English
- Milicia del Templo – Orden de los pobres Caballeros de Cristo – Espanol
- Milice du Temple – Ordre des pauvres Chevaliers du Christ – Francais
- Templomos Lovagrend – Krisztus szegény Lovagjainak Rendje – Magyar
- Rycerstwo Świątyni – Zakon ubogich Rycerzy Chrystusa – Polski
- Milícia do Templo – Ordem dos pobres Cavaleiros de Cristo – Portugues
- Рыцарство Храма — Орден бедных Рыцарей Христа – Русский
Posizione giuridica
La Milizia del Tempio – Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo:
- è riconosciuta canonicamente come associazione privata di fedeli di diritto diocesano a mente dei canoni 298, 299, 312, 321, 322 e 323 del C.J.C. così come sono state approvate le Costituzioni e la Regola ed il suo apostolato è stato accolto in diverse diocesi nel mondo;
- in Italia è stata riconosciuta giuridicamente come associazione in forza dell’art. 12 del C.C.
Note sulla valenza del riconoscimento canonico
- La forma giuridica per il riconoscimento anche di Ordini o Istituzioni cavalleresche, a mente del C.J.C. vigente, è solo quella di associazione di fedeli, pubblica o privata (pubblica, quando la Chiesa la promuove direttamente; privata, quando la Chiesa accoglie e approva una istituzione già costituita).
- Nel nuovo Codice il termine “Ordine” è previsto, infatti, solo per l’Ordine Sacro, nemmeno per le istituzioni religiose che vengono riconosciute o come “Istituti di Vita Consacrata” o come “Società di Vita Apostolica”.
- All’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nel febbraio 1996 S.S. il Papa Giovanni Paolo II ha conferito la personalità giuridica di Associazione Pubblica di Fedeli: non si è trattato, evidentemente, di un riconoscimento ex novo ma di un semplice adeguamento alle forme giuridiche del nuovo Codice.
- Vi possono essere riconoscimenti anche da parte di altri organismi diversi dalla Segreteria di Stato come, per esempio, il Consilium pro Laicis che ha riconosciuto i Cavalieri di Colombo il cui Cavaliere Supremo, Mr. Anderson, è Membro del Pontificio Consiglio “Pro Laicis” ed è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione dello IOR.
- Anche i Vescovi Diocesani, nella loro autonoma giurisdizione, possono creare o riconoscere, rispettivamente come associazione pubblica o privata di fedeli, veri e propri Ordini cavallereschi, come è successo in Ungheria, Francia, Spagna ecc.
- In forza del carattere di universalità del C.J.C. un riconoscimento Diocesano è valido per tutta la Chiesa.
- Un Vescovo può, tuttavia, non ammettere l’apostolato di una Istituzione canonicamente riconosciuta in un’altra Diocesi, ma non può ignorarne nè l’esistenza nè l’identità nè i suoi “segni” identificativi approvati.
- Infine la libertà dei fedeli di associarsi liberamente, anche senza riconoscimento formale, è stata sancita dalla Costituzione “Lumen Gentium”, pienamente recepita e regolamentata dal C.J.C.
- Un’ultima considerazione: Il Sovrano Pontefice, quale titolare della “fons honorum” e in quanto “legibus solutus” e, quindi, non soggetto alle norme canoniche, può sempre creare un Ordine cavalleresco con questa precisa denominazione.
Documentazione
- Approvazione Regola S.E. Mons. Bonicelli
- Approvazione Costituzioni S.E. Mons. Buoncristiani
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0001
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0002
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0003
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0004
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0005
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0006
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0007
- Conc.ne Indulgenze S. Penitenzieria Apostolica_0008